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Ordinanza — n. 39043/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to cite sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39043/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Massimo Massironi inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that the subjective element of fraud was absent and that sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code were not explicitly stated. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 132 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already decided by the lower court without presenting new grounds or failing to cite the specific legal criteria used for sentencing.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy subjective element sentencing criteria inadmissible appeal reproductive argument sanzioni pecuniarie reati contro il patrimonio abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv. 282284
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIRONI STEFANO MASSIMO nato a CARNATE il 14/02/1961 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Stefano Massimo Massironi responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato formulando due motivi d'impugnazione a mezzo dei quali deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'insussistenza dell'elemento soggettivo fondante l'ipotizzata distrazione e, anche sotto il profilo della violazione di legge, l'omessa esplicitazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. alla luce dei quali è stata esclusa l'invocata riduzione della pena irrogata in primo grado; - che il primo motivo è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 7 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta ed è comunque manifestamente infondato tenuto conto che l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv. 282284); - che il secondo motivo di ricorso è indeducibile in quanto i giudici di merito hanno congruamente motivato la quantificazione del trattamento sanzionatorio e le ragioni per le quali non si è ritenuto di dover irrogare il minimo edittale, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il