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Ordinanza — n. 39042/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge and impermissible re-evaluation of witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Fusco inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. Fusco argued that the trial court erred in classifying him as a de facto administrator and improperly evaluated witness Maria Fusco's testimony. The court rejected these claims as the first issue was too generic to be deducible under procedural law, while the second violated the principle that higher courts cannot re-evaluate evidence or substitute their own judgment for that of the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the challenge is generic and lacks specific grounds, and the higher court is precluded from re-evaluating evidence or substituting its own assessment of witness testimony for that of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic challenge de facto administrator witness testimony re-evaluation of evidence criminal procedure Cassazione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO DOMENICO nato a ROSETO CAPO SPULICO il 04/02/1955 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; . a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Domenico Fusco responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, afferente alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto e alla valutazione della testimonianza di Maria Fusco; - che la censura afferente alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, è generica e, quindi, indeducibile in quanto priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., poiché non si confronta con i plurimi elementi indicati a fondamento del ritenuto esercizio in fatto delle funzioni gestoria (cfr. pag. 9-13 della sentenza impugnata); - che la censura afferente alle dichiarazioni rese dalla teste è indeducibile in quanto postula un'inammissibile differente valutazione della fonte di prova, ampiamente argomentata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata), non considerando che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) pag. 18 - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre