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Ordinanza — n. 39039/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against partial acquittal for fraudulent bankruptcy due to inadmissible generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39039/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Nappi inadmissible and ordered him to pay court costs. Nappi challenged a partial acquittal by arguing the lower court ignored a request for further investigation and inconsistently applied bankruptcy charges. The court rejected these claims, noting the first ground was too generic given the record, the second contradicted established case law on bankruptcy distinctions, and the third merely repeated previously dismissed arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded by contradicting settled jurisprudence, or merely reproducible of already decided issues without new legal confrontation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds bankruptcy fraud partial acquittal court costs abbandono del procedimento per truffa istruzione penale per appropriazione indebita bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPI FRANCESCO nato a NAPOLI il 23/09/1986 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto Francesco Nappi dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, confermandone la condanna per i reati di bancarotta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando tre motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce:

a) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omesso esame dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria;

b) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta da operazioni dolose a fronte dell'assoluzione per bancarotta distrattiva;

c) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno grave, in assenza di un accertamento in ordine alla sussistenza del danno e alla sua riconducibilità alle condotte contestate; - che il primo motivo di ricorso è formulato in termini di generici, avendo la Corte territoriale dato atto dell'acquisizione documentale richiesta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) e, attraverso le deduzioni offerte in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta da operazioni dolose, delle ragioni fondanti il rigetto (implicito) della richiesta di perizia, che, com'è noto, può essere disposta solo a fronte della rilevata impossibilità di decidere allo stato degli atti; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha dato atto delle differenze logiche e giuridiche tra le due fattispecie (ex multis, Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071); - che il terzo motivo di ricorso è indeducibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 202