Italian court dismisses appeal for fraud bankruptcy due to generic grounds lacking specific legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Michelangelo Mangano inadmissible and ordered him to pay court costs. Mangano challenged his conviction for fraudulent bankruptcy, arguing that his formal duties were fictitious and that the facts should be reclassified under a lesser offense. The court rejected the appeal because the single ground of appeal was generic, failing to critically analyze the lower court's reasoning as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal ground must be specific and analytically critical of the lower court's reasoning; generic complaints without identifying the specific elements of the decision under attack render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANO MICHELANGELO nato a PALERMO il 16/06/1991 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Michelangelo Mangano responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:
a) alla ritenuta responsabilità, sotto il profilo della sussistenza del necessario dolo specifico fondante l'imputazione, alla luce dell'accertata fittizietà delle sue formali funzioni gestorie;
b) all'esatta qualificazione dei fatti, da ricondurre, in ipotesi difensiva, all'interno della più lieve fattispecie di cui all'art. 217 I. fall.; - che l'unico motivo di ricorso è generico, in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, quindi, privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; a fronte, infatti, di una motivazione logicamente corretta (che, nel vagliare i singoli motivi d'appello, ha dato conto, analiticamente, delle ragioni del rigetto) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in—ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso il 5 novembre 2025 Il C ig e estensore Il