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Ordinanza — n. 39021/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for false accusation as grounds merely repeat lower court's rejection of leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39021/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kaja Klodjan inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize the particular leniency of the offense, but the Supreme Court found these arguments to be a mere repetition of points already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific argumentation and did not fulfill the required function of a substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a repetition of those already rejected by the court of first instance and appeal without providing new specific arguments.

Parole chiave

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false accusation appeal inadmissible grounds repetition of arguments lack of specific critique particular leniency allegazioni insufficientemente motivate attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJA KLODJAN (CUI: 04MQUCM) nato il 11/11/1993 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 21708-2925 - Udienza del 5/11/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Kaja Klodjan ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.495 cod. pen. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto — non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, sul punto, pp.6-7 del provvedimento impugnato, dalle quali emerge l'esclusione della particolare tenuità del fatto alla luce del provvedimento cautelare custodiale dal quale l'imputato era attinto e dell'ammissione delle reali generalità unicamente a seguito degli esiti degli accertamenti dattiloscopici), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 novemb