Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit regarding sentencing mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Zaidi Mohamed Amine inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly consider generic mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court had adequately reasoned its decision by referencing personal and factual indices that justified denying favorable treatment, a standard interpretation supported by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 495 c.p.p.: An appeal claiming a lack of motivation for rejecting generic mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court adequately reasoned its decision by referencing decisive factors, as the judge is not required to consider every favorable or unfavorable element deduced by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIDI MOHAMED AMINE nato il 05/06/1989 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; h RG 21614-2025 - Udienza del 5/11/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Zaidi Mohamed Amine ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.495 cod. pen. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che lamenta una carenza di motivazione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lute, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 novemb