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Sentenza — n. 39018/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls second instance judgment declaring crime extinguished by prescription without remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39018/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second instance judgment without remand because the crime was extinguished by the passage of the prescription period. The appellant argued for a new trial regarding the continuity of the domicile, but the court found the maximum prescription term had elapsed seven years and six months after the offense. Consequently, the court ruled that no further factual investigation was necessary as the legal cause for extinction was established.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 152, cod. pen.: In cases where a cause for extinction of the crime exists, the court of appeal is not required to examine the sufficiency of the grounds for acquittal under Art. 129, comma 2, cod. proc. pen., and the judgment must declare the extinction of the crime.

Parole chiave

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prescription period extinction of crime second instance judgment acquittal without remand continuity of domicile inviolabilità del domicilio revoca del permesso di dimora violenza domestica

Disposizioni normative citate

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Art. 614, commi 1 e 2 cod. pen.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 152, cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAURENTI STEFANIA nato a SPOLETO il 05/08/1968 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 21584-2025 — Udienza del 5/11/2025 — Consigliere Borrelli Considerato che Laurenti Stefania ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.614, commi 1 e 2 cod. pen. Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore dell'imputata.

Considerato che il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto pone il tema della configurabilità del reato in caso di domicilio non occupato in via continuativa, il che impone di prendere atto che il 12 aprile 2025 è maturato il termine massimo di prescrizione, decorsi sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, cui vanno aggiunti complessivi 227 giorni per le sospensione legate ai rinvii su istanza della difesa del 9.12.22 e del 22.6.23; Rilevato, quanto ad un possibile pros ex art. 129 cod. proc. pen., che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, escluso che gli altri motivi di ricorso contengano censure dotate della suindicata portata demolitoria, le doglianze in tema di mancata rinnovazione di cui sopra, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il