Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds failing to provide specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a lack of reasoning regarding the defendant's criminal responsibility based solely on a witness's testimony. The court rejected this claim because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without offering a specific, critical analysis of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of those already rejected at the appellate stage, failing to perform the specific function of providing a critical argument against the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMARHOM ABDELALI nato il 15/09/1977 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 21559-2025 - Udienza del 5/11/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Abdelali Elmarhom ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di violazione di domicilio. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, basato, secondo la difesa, unicamente sulle dichiarazioni rese dal testimone oculare Storari — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, in merito, pag.3 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre