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Ordinanza — n. 38969/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds regarding attempted vs. consummated robbery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38969/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Agrida Kamal inadmissible because the sole ground raised was not formulated in legally permitted terms. The appellant incorrectly argued that robbery requires possession for consummation, whereas established case law holds that mere deprivation of property suffices. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and reiterative of previously dismissed arguments.

Regesto Legislator

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Art. 609-bis c.p.; Art. 628 c.p.: The appeal must be formulated in terms permitted by law; the consummation of attempted robbery requires only the deprivation of property, not possession.

Parole chiave

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inadmissible appeal attempted robbery consummated robbery possession requirement deprivation of property improper legal grounds Cassazione Roma distacco di lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 609-bis c.p.
Art. 628, first paragraph, c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021
pen., mentre la costante giurisprudenza di legittimità ha spiegato che ai fini della consumazione è sufficiente la sola sottrazione (un tal senso, cfr., fra molte, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017
Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv.
Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010
269848 – 01; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Agrida Kamal (cui 01k5elg) nato a (MAROCCO) il 27/10/1987 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kamal Agrida; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato ascritto all’odierno ricorrente nella fattispecie della rapina impropria tentata anziché consumata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, oltre ad essere manifestamente infondato; evidenziato che, infatti, il ricorrente ha erroneamente censurato la decisione della Corte territoriale prospettando l’errata tesi secondo cui sarebbe necessario, per la consumazione del reato di rapina impropria, anche il verificarsi dell'impossessamento, al pari di quanto richiesto per la consumazione della rapina propria ai sensi dell’art. 628, primo comma, cod. pen., mentre la costante giurisprudenza di legittimità ha spiegato che ai fini della consumazione è sufficiente la sola sottrazione (un tal senso, cfr., fra molte, Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01;

Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 – 01; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611 – 01) rilevato che, inoltre, la suddetta censura è anche reiterativa di rilievi già svolti in appello e già respinti dalla Corte territoriale, sulla base di una lineare e congrua motivazione (v. pag. 4 della impugnata sentenza), con cui si è fatta corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati al paragrafo precedente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025