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Ordinanza — n. 38968/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding robbery sentencing, upholding general mitigating circumstances denial due to severe conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38968/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Turturro inadmissible, rejecting his challenge to the denial of mitigating circumstances for robbery. The court found the lower court's reasoning valid, noting that the gravity of the threatening conduct with weapons outweighed the lack of proof regarding the low value of extorted funds. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 133 c.p.: In robbery and extortion cases, general mitigating circumstances require a comprehensive assessment of both financial loss and the harmful effects on the victim's physical and moral integrity, where severe conduct precludes further leniency.

Parole chiave

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robbery sentencing general mitigating circumstances extortion aggravation threatening conduct inadmissible appeal penal code provisions victim integrity attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Turturro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli
Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B.
280173; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv.
Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello
257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
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Testo completo

re - ORDINANZA Turturro Francesco nato a BITONTO il 26/11/1981 avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Turturro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha osservato che, nel caso di specie considerata la gravità della condotta minatoria posta in essere con l’uso di armi, tenuto conto della mancata prova da parte della difesa circa l’irrisorietà delle somme estorte dall’imputato non ricorrono i presupposti per l’applicabilità della speciale tenuità, sulla base di una congrua motivazione, coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità dell’attenuante in parola, nei delitti di rapina e di estorsione, non è sufficiente valutare il danno patrimoniale cagionato per verificare che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura pluri- offensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in questa sede, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez.

2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che generico perché non connotato da concreta specificità, risulta manifestamente infondato, ove si consideri che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 – 01).

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno negato le suddette attenuanti sulla base di un’adeguata motivazione, sottolineando la gravità della condotta realizzata dall’odierno ricorrente, ritenendola ostativa ad una ulteriore mitigazione della pena come determinata dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.