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Ordinanza — n. 38965/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as inadmissible due to merit review and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of intent in the crime of receiving stolen goods and the sentencing, arguing the defense was ignored. The court rejected these arguments, noting that the appellate court correctly applied legal principles regarding subjective awareness and that the appellant merely repeated merit-level arguments, which the Court of Cassation cannot re-evaluate.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts for the appellate court's, rendering appeals based on merit review or new sentencing evaluations inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review prohibition sentencing discretion crime of receiving stolen goods procedural costs licenziamento per motivi economici ricorso del personale distacco di lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
259142); rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 393-bis cod. pen.
268713); considerato che, con il secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene la riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
268713); considerato che, con il secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene la riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
259142); rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

re - ORDINANZA Amato Federico nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/01/1995 avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Federico Amato; considerato che il primo motivo d’impugnazione, con cui si contesta il vizio di motivazione sul dolo del reato di ricettazione è manifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897) e la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); considerato che, con il secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene la riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen. prospettando - sostanzialmente- il mancato accoglimento della tesi difensiva, disattesa dalla Corte di appello alla pagina 5 della sentenza impugnata, con motivazione puntuale, logica e non contraddittoria che, in quanto tale, risulta insindacabile in sede di legittimità.

Tanto evidenzia che il ricorrente sta riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso, dal che discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che il motivo con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, così come formulato, è inammissibile, ove si rammenti il consolidato orientamento a mente del quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c