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Ordinanza — n. 38963/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to merit arguments and late submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated merit arguments already rejected by the lower court without addressing the reasoning. The appellant also submitted a late supplementary memorandum outside the statutory fifteen-day deadline. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal proposing a different evaluation of evidence constitutes a merit review and is inadmissible in cassation, while memoranda submitted beyond the statutory deadline are likewise inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal merit arguments cassation late memorandum submission procedural costs order statutory deadline violation abuso di impianti di telecomunicazioni danneggiamento d'impianti elettrici apparecchi a gas

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen.
229690 – 01); considerato che la memoria pervenuta il 12 ottobre 2025 è inammissibile perché tardiva, in quanto non rispetta il termine di quindici giorni liberi fissati dall’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen., per il deposito di memorie e di motivi nuovi.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che la memoria pervenuta il 12 ottobre 2025 è inammissibile perché tardiva, in quanto non rispetta il termine di quindici giorni liberi fissati dall’art.
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Testo completo

re - ORDINANZA Ganci Roberto nato a TAORMINA il 25/01/1981 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Roberto Ganci; letta la nota fatta pervenire dalla difesa di Ganci; considerato che il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità all’imputato e al suo utilizzo dell’utenza telefonica n. 3427441122, alla esclusione della disponibilità per più soggetti della carta Postapay n. 4023600936989641, all’individuazione dell’imputato quale autore dell’apertura del conto corrente presso la ING DIRECT Bank, all’affermazione della responsabilità in capo all’imputato, così riproducendo le medesime censure sollevate con il gravame e puntualmente affrontate e risolte dalla Corte di appello, con motivazione logica e non contraddittoria e, in quanto tale, non sindacabile in sede di legittimità; considerato che, con tali motivi, in realtà, il ricorrente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso, dal che discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che la memoria pervenuta il 12 ottobre 2025 è inammissibile perché tardiva, in quanto non rispetta il termine di quindici giorni liberi fissati dall’art. 611, comma 1, secondo inciso, cod. proc. pen., per il deposito di memorie e di motivi nuovi.

Il ricorrente la definisce memoria di replica, ma in realtà non vi sono state memorie depositata dalle altre parti nel termine ora indicato, così che manca il necessario presupposto per considerarle delle repliche; rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C