Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for illegal occupation of social housing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to apply the non-prosecution ground under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for leniency based on the lack of specific mitigating circumstances, while the defense failed to provide concrete factual elements to support such a request. The court upheld the second-instance decision, emphasizing that the statutory criteria for non-prosecution must be cumulatively met and that generic requests for leniency without factual basis are insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The application of the non-prosecution ground requires the cumulative satisfaction of all constituent elements, and a negative assessment of even one criterion precludes its application; generic requests for mitigating circumstances without concrete factual support do not justify a reduction in penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Bronzi Daniela nato a CATANZARO il 22/12/1988 avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Daniela Bronzi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di occupazione abusiva di alloggio popolare, risulta, oltre che riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, anche manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione con cui i giudici di appello hanno ritenuto correttamente assente la particolare tenuità del fatto, in ragione dell’entità del danno arrecato dal lungo protrarsi della condotta illecita; osservato che, a tal proposito, giova ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione della suddetta causa di non punibilità postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647;
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio sulla pena in considerazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, in linea con i principi di diritto affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460 – 01), correttamente fondato il diniego delle suddette attenuanti, il cui riconoscimento è stato sollecitato sulla base della generica richiesta formulata dalla difesa, la quale non ha dedotto alcun concreto elemento di fatto positivamente valorizzabile ai fini della loro configurabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de