Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38961/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because facts not devolved to appellate court violate res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Francesco Agnini's appeal against the Catanzaro Court of Appeal inadmissible. Agnini argued that the crime of threat was absorbed by the crime of damage due to the contextual nature of his conduct. The court rejected this because the specific factual issues required for this argument were not devolved to the appellate judge and thus cannot be raised for the first time in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile poiché la sentenza di primo grado ha acquistato efficacia di giudicato.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility res judicata principle devolved facts requirement legitimacy proceeding rules absorption of crimes doctrine minaccia nel diritto penale delitto contro i beni danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
274346); rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
274346); rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Massime Conformi n. 4712 del 1982
n. 2654 del 1983
153578; n. 2654 del 1983 Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018
163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Agnini Francesco nato a TARANTO il 23/06/1980 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Francesco Agnini; rilevato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che, nel caso in esame, il reato di minaccia deve ritenersi assorbito in quello di danneggiamento, attesa la contestualità della condotta; considerato che la questione non risulta devoluta con il gravame e richiede accertamenti in fatto che dovevano essere specificamente prospettati al giudice dell’appello e non possono essere presentati per la prima in sede di legittimità, atteso che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346); rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il