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Ordinanza — n. 38960/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to re-litigation of facts and lack of specific legal error arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38960/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Mendola inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Mendola argued that the lower court failed to recognize mitigating circumstances and violated the principle of reasonable doubt by re-evaluating evidence. The court rejected this, ruling that the appeal merely restated merit arguments without identifying specific legal flaws or logical gaps in the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual reconstruction for that of the trial court unless the appeal specifically identifies precise legal errors or logical inconsistencies in the motivation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal re-litigation of facts principle of reasonable doubt mitigating circumstances procedural costs Cassazione Rome criminal procedure code protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Mendola Francesco nato a PALERMO il 18/10/1987 avverso la sentenza del 03/05/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Francesco Mendola; considerato che il primo motivo d’impugnazione è inammissibile perché con esso il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva in punto di affermazione della responsabilità, prospettando la possibilità di una ricostruzione alternativa e la conseguente violazione del principio del ragionevole dubbio, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso, dal che discende la sua inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che il secondo motivo d’impugnazione è inammissibile perché si denuncia la sentenza impugnata del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazioni in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, ma limitandosi a proporre un risultato alternativo delle emergenze processuali, pur a fronte di una motivazione puntuale, logica e non contraddittoria che, a sua volta, ha rilevato la genericità delle deduzioni in punto di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e ha spiegato che la pena era congrua e proporzionata alla gravità dei fatti commessi; rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è de