Cassation appeals dismissed for lack of specific grounds and failure to cite relevant case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Rosetta Manetta and Nicola Manetta inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants argued the lower court's decision lacked motivation and failed to evaluate evidence, but offered no precise criticisms linking their arguments to the contested ruling. Consequently, the court ruled that the appeals failed the requirement of specificity and ordered the appellants to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible for lack of specificity when the grounds do not establish a clear correlation with the contested decision's reasoning, rendering the appeal a mere formal citation rather than a substantive critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Manetta Nicola nato a CROTONE il 28/07/1981 Manetta Rosetta nato a CROTONE il 03/09/1985 avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi congiuntamente presentati nell’interesse di Rosetta Manetta e di Nicola Manetta; considerato che con l’unico comune motivo d’impugnazione si sostiene genericamente che la sentenza impugnata è priva di motivazione, l’insussistenza di una prova idonea della responsabilità e la mancata valutazione delle risultanze processuali. Osservato che tutto ciò viene dedotto senza che siano esposte puntuali censure alla sentenza impugnata, così che i ricorsi difettano del requisito della specificità; osservato che, invero, il ricorso per cassazione è inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468;
Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109); rilevato che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2