Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific criticisms. The appellant argued that the lower court failed to properly weigh age and lack of criminal record against the victims' nature and the aggressor's behavior, but the appellate court had already addressed these points logically. The court ruled that the appeal lacked the required 'extrinsic specificity' by failing to draw a real connection between the cited errors and the specific reasoning of the contested decision, thus violating the principle against pedissequous repetition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of the pedissequous repetition of arguments already raised and rejected in the appeal, lacking the extrinsic specificity required to constitute a real, arguable criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA D'amico Giuseppe nato a TREBISACCE il 05/03/2002 avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe D’Amico; considerato che con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., sussistendo le condizioni per il loro riconoscimento; rilevato che la Corte di appello ha rigettato l’identico motivo sollevato con il gravame, osservando che la giovane età e lo stato di incensuratezza (quest’ultimo irrilevante per legge) risultavano recessivi rispetto alla natura soggettiva delle vittime e al comportamento aggressivo e protervo adoperato in alcuni episodi; considerato che il motivo, dunque, si sostanzia nella mera reiterazione delle argomentazioni esposte con il gravame, disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e non contradditoria e trasfuse nel ricorso, senza l’enucleazione di specifiche censure alla sentenza impugnata, scrutinabili in sede di legittimità.
Da ciò discende l’inammissibilità dei motivi in scrutinio, a mente del principio più volte affermato da questa Corte, a mente del quale «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); considerato, inoltre, che con tale struttura argomentativa il ricorrente si limita a sostenere l’erroneità della sentenza impugnata, senza che siano esposte reali censure alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale manca ogni reale confronto.
Da ciò discende l’inammissibilità del motivo anche perché difetta del requisito della specificità "estrinseca ",mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468). rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.