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Ordinanza — n. 38950/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reduction in sentencing based on the special mitigating circumstance of low harm, but the Court of Appeal had already rejected this, noting the defendant committed 13 frauds in under a year involving sums between 180 and 590 euros. The Court found the appeal inadmissible because it merely repeated the arguments from the appeal without providing a specific, reasoned critique of the lower court's motivation, violating the requirement for extrinsic specificity.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of the pedissequous repetition of arguments already raised and rejected in the appeal, lacking the specific, reasoned criticism required to challenge the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific criticism repetition of lower court arguments extrinsic specificity requirement special mitigating circumstance fraud sentencing procedural costs and fine abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
rilevato che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
rilevato che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 4, n. 19634 del 14/03/2024, Delle Fazio
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Testo completo

re - ORDINANZA Franco Christian nato a MILANO il 10/03/1973 avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Christian Franco; considerato che con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità; rilevato che la Corte di appello ha rigettato l’identica censura sollevata con l’atto di appello, osservando che l’imputato aveva perpetrato 13 truffe in meno di un anno, ricevendo somme variabili da 180 euro a 590 euro, che non potevano considerarsi irrisorie; considerato che il motivo si sostanzia nella mera reiterazione delle argomentazioni esposte con l’impugnazione di merito, disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e non contradditoria e trasfuse nel ricorso, senza l’enucleazione di specifiche censure alla sentenza impugnata, scrutinabili in sede di legittimità.

Da ciò discende l’inammissibilità dei motivi in scrutinio, a mente del principio più volte affermato da questa Corte, a mente del quale «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); considerato, inoltre, che con tale struttura argomentativa, il ricorrente elude il confronto con la motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagine 8 e 9, dove spiega che 13 truffe erano inconciliabili con il concetto di speciale tenuità), in quanto non espone reali censure alla motivazione della sentenza impugnata.

Da ciò discende l’inammissibilità dei ricorsi anche perché difettano del requisito della specificità "estrinseca ", mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468). rilevato che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos