Cassation court declares appeals inadmissible for reiterating appellate arguments without specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Alban Lleshi and Irdjan Sula inadmissible. Both applicants merely reiterated arguments already rejected by the Milan Court of Appeal without providing specific legal criticisms or new evidence. The court ruled that such repetitive submissions fail to meet the requirement of specificity necessary for admissibility in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of the pedissequous repetition of arguments already raised and dismissed in the appellate court, lacking a specific and reasoned critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Sula Irdjan nato a (ALBANIA) il 01/12/1987 Lleshi Alban nato a (ALBANIA) il 02/05/1996 avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di Alban LLESHI e Irdjan SULA; lette le memorie depositate in data 6 agosto 2025 e 6 ottobre 2025 nell’interesse di Sula Irdjan; considerato che LLESHI: con il primo motivo d’impugnazione si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen., e a tal fine sostiene la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità; con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata; considerato che IRDJAN: con il primo motivo d’impugnazione denuncia la violazione di legge e il travisamento della prova in punto di affermazione della responsabilità; con il secondo motivo d’impugnazione denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.; con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva; considerato che entrambi i ricorsi, in tutti i rispettivi motivi, si sostanziano nella mera reiterazione delle argomentazioni esposte con le impugnazioni di merito, disattese dalla Corte di appello e trasfusi nei ricorsi, senza l’enucleazione di specifiche censure alla sentenza impugnata, scrutinabili in sede di legittimità.
Va rilevato, infatti, che la Corte di appello ha dato puntuale risposta a tutti i motivi di gravame alle pagine 12 e seguenti della sentenza impugnata, con motivazione logica e non contradditoria e, in quanto tale, non sindacabile in sede di legittimità. Da ciò discende l’inammissibilità dei motivi in scrutinio, a mente del principio più volte affermato da questa Corte, a mente del quale «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); considerato, inoltre, che con tale struttura argomentativa, entrambi i ricorrenti si limitano a sostenere l’erroneità della sentenza impugnata, senza che siano esposte reali censure alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale manca ogni reale confronto.
Da ciò discende l’inammissibilità dei ricorsi anche perché difettano del requisito della specificità "estrinseca ", mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468).
Considerato che i ricorrenti, in relazione a tutti i punti prospettati, si dolgono sostanzialmente del mancato accoglimento delle tesi difensive, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso. Da ciò discende l’ulteriore causa d’inammissibilità dei ricorsi, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che i rilievi fin qui esposti valgono anche per la memoria depositata il 6 agosto 2025 dalla difesa di Sula, meramente confermativa di quanto già prospettato e corredata da documentazione (sentenza del Tribunale di Venezia in data 24/03/2025) ininfluente ai fini dell’odierno giudizio; considerato che identiche considerazioni valgono per la memoria pervenuta il 6 ottobre 2025 con la documentazione prodotta a suo corredo (la stessa sentenza del Tribunale di Venezia, con attestazione d’irrevocabilità); rilevato che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma