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Ordinanza — n. 38947/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38947/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for non-punishment under specific criminal code articles but failed to provide new, specific criticisms of the appellate judgment's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required argumentative critique and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of grounds already raised and dismissed in the appellate court without presenting specific, new arguments that critically engage with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity repetitive grounds procedural costs criminal procedure argumentative critique reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Greco; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: con il primo motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., sussistendo le condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità; con il secondo motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Greco; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: con il primo motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
pen., sussistendo le condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità; con il secondo motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 4, n. 19634 del 14/03/2024, Delle Fazio
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Testo completo

re - ORDINANZA Greco Antonio nato a CASALUCE il 02/03/1967 avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Greco; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: con il primo motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen., sussistendo le condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità; con il secondo motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen. e con riguardo al trattamento sanzionatorio, sussistendo il riconoscimento delle prime e risultando mancante la motivazione sulla pena; considerato che i primi due motivi d’impugnazione sono la mera reiterazione degli identici motivi sollevati con il gravame, risolti dalla Corte di appello con motivazione logica e non contradditoria e trasfusi nel ricorso, senza l’enucleazione di specifiche censure alla sentenza impugnata, scrutinabili in sede di legittimità.

Da ciò discende l’inammissibilità dei motivi in scrutinio, a mente del principio più volte affermato da questa Corte, a mente del quale «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); considerato che, con riferimento alla misura della pena, il ricorrente si limita a sostenere che non v’è stata adeguata ponderazione sulla sua determinazione, senza che siano esposte reali censure alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confronta.

Da ciò discende l’inammissibilità del motivo perché difetta del requisito della specificità "estrinseca”,mancando l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468). rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co