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Ordinanza — n. 38946/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to re-evaluation of witness credibility by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Nicolas Kledy Princiotta's appeal inadmissible because it sought to re-evaluate the credibility of witnesses and the defendant's behavior. The appellant argued the lower court misinterpreted evidence and ignored his defense, but the court noted this constitutes a factual re-evaluation. The court ruled that appellate courts cannot substitute their own assessment of witness reliability, limiting their role to checking for manifest contradictions in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The court of appeal cannot re-evaluate the credibility of witnesses or the defendant's conduct, as these are factual matters reserved for the court of first instance unless manifest contradictions exist.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Witness Credibility Factual Re-evaluation Appellate Review Limits Manifest Contradictions Criminal Appeal pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
271623 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
271623 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
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Testo completo

re - ORDINANZA Princiotta Nicolas Kledy nato a MILANO il 24/05/2002 avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Nicolas Kledy Princiotta; considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dell’imputato e del suo comportamento processuale; considerato che il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame, disattese dai giudici dell’appello e riproposte con il ricorso.

Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che nella stessa direzione è stato precisato che la rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni è estraneo al giudizio di legittimità, a mente del principio incontroverso in giurisprudenza secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de