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Ordinanza — n. 38944/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court dismisses criminal appeal for procedural defects, lack of specific grounds, and improper evidence review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38944/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to procedural violations and lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's evidence evaluation, claimed double jeopardy based on an unverified foreign judgment, and argued for a substituted penalty without addressing the appellate court's specific reasoning. The court rejected these arguments, citing established rules that prohibit reviewing factual evidence in appeals and requiring precise justification for every ground of complaint.

Regesto Legislator

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Art. 192, Art. 533, Art. 591 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts in appeals, and appeals must be specific, addressing the exact grounds of the lower court's decision to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement evidence review prohibition bis in idem foreign judgment substituted penalty argument distacco di lavoratori violazione dei doveri professionali violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Mamadou Diallo; considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente si duole del travisamento della prova e del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all’art. 192 cod.
Art. 533 c.p.p.
e la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
237596).; rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Mamadou Diallo; considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente si duole del travisamento della prova e del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
art. 533 cod. proc. pen
e la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod.
art. 616 cod. proc. pen
237596).; rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca
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Testo completo

re - ORDINANZA Diallo Mamadou nato a (FRANCIA) il 01/08/1979 avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Mamadou Diallo; considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente si duole del travisamento della prova e del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.; con il secondo motivo eccepiscono la violazione del divieto di bis in idem in relazione al reato contestato al capo A), per l’esistenza di una sentenza straniera che si è già pronunciata su quel fatto; con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di una pena sostitutiva considerato che con il primo d’impugnazione il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso.

Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che il secondo motivo d’impugnazione non risulta devoluto al giudice dell’appello, richiede valutazioni in fatto che non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, non è stata correttamente documentata l’esistenza di una sentenza di uno Stato estero sul medesimo fatto, atteso che il documento utile a provare la circostanza deve essere legalizzato per avere validità in Italia, secondo le procedure previste per il Paese di provenienza; il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, atteso che la corte di appello, pur rilevando il difetto di specificità dell’appello sul punto, ha tuttavia spiegato che non poteva addivenirsi alla sostituzione della pena detentiva in ragione della pena inflitta, superiore all’anno di reclusione.

Il ricorrente trascura di confrontarsi con tale puntuale motivazione, così incorrendo nel vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823;

Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).; rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass