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Ordinanza — n. 38943/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic complaints and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38943/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Cristian Deragna inadmissible for failing to meet specific procedural requirements. Deragna argued that the lower court violated evidence rules regarding photographic identification and failed to consider statutory sentencing alternatives based on his conduct. The court rejected these claims because the appeal lacked intrinsic specificity and merely restated merits arguments without identifying precise flaws in the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 20-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks intrinsic specificity by merely restating merits arguments without identifying precise deficiencies in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic complaints Cassazione procedural requirements censura dell'apprezzamento delle prove carenza di credibilità oggettiva prove irrilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Cristian Deragna; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: della violazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per l’inidoneità della prova della colpevolezza, fondata sul riconoscimento fotografico; della violazione dell’art.
Art. 20-bis cod. pen.
per l’inidoneità della prova della colpevolezza, fondata sul riconoscimento fotografico; della violazione dell’art. 20-bis cod. pen., perché la Corte non ha approfondito i profili voluti dalla novella normativa; il vizio di motivazione in relazione all’art.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 20-bis cod. pen
per l’inidoneità della prova della colpevolezza, fondata sul riconoscimento fotografico; della violazione dell’art. 20-bis cod. pen., perché la Corte non ha approfondito i profili voluti dalla novella normativa; il vizio di motivazione in relazione all’art.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali
Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo
288005 - 01Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Deragna Cristian nato a MILANO il 10/10/1985 avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Cristian Deragna; considerato che con l’impugnazione il ricorrente si duole: della violazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per l’inidoneità della prova della colpevolezza, fondata sul riconoscimento fotografico; della violazione dell’art. 20-bis cod. pen., perché la Corte non ha approfondito i profili voluti dalla novella normativa; il vizio di motivazione in relazione all’art. 20-bis cod. pen., perché ha rigettato le doglianze difensive con una formula di stile, senza tenere del tempo passato dal reato e della condotta tenuta da Deragna in tale lasso temporale; considerato che il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso; ritenuto che da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che il ricorso è inammissibile anche perché difetta del requisito della specificità "intrinseca", atteso che -soprattutto in relazione ai motivi relativi al mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva - avuto riguardo alla sua struttura e formulazione, si limita genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441-01).

A tale proposito, invero, la Corte di appello -con motivazione del tutto trascurata con il ricorso- ha spiegato che il lavoro di pubblica utilità non poteva essere applicato per il superamento dei limiti di pena, mentre la detenzione domiciliare si mostrava inadeguata; rilevato, che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen