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Ordinanza — n. 38942/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper re-evaluation of witness credibility by the supreme court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38942/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the credibility of a witness, Leonardo Merlo. The appellant argued that the lower court failed to adequately assess the witness's reliability during the recognition procedure. The court rejected this, citing established precedent that the appellate judge cannot substitute their own factual assessment for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appellate judge cannot re-evaluate the credibility of witnesses or substitute their own factual findings for those of the trial court, as such matters fall exclusively within the domain of the judge of fact.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility witness credibility assessment appellate review limits factual re-evaluation prohibited cassation procedure rules divieto di costruzione di diritto pubblico segno di dominio pubblico spazio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
271623 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
271623 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
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Testo completo

re - ORDINANZA Senato Sergio Luigi nato a MILANO il 07/06/1967 avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Sergio Luigi Senato; considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente si duole del mancato accoglimento delle doglianze espresse dalla difesa in relazione all’attendibilità del testimone Leonardo Merlo, con particolare riguardo alle modalità del riconoscimento, al cui proposito si assume che la motivazione non esprime un adeguato vaglio di attendibilità e credibilità dell’atto ricognitivo; considerato che il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso, dal che discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01); considerato che nella stessa direzione è stato precisato che la rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni è estraneo al giudizio di legittimità, a mente del principio incontroverso in giurisprudenza secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così