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Ordinanza — n. 38894/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omission of criminal conviction in Reddito di Cittadinanza application due to lack of factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38894/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alfonso Mesoraca inadmissible, ordering him to pay legal fees and a €3,000 fine. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal liability for omitting a prior conviction when applying for the Reddito di Cittadinanza benefit. The court rejected this, noting the appeal relied on generic factual criticisms already properly addressed by the appellate court, which confirmed the existence of intent and the legal integration of the benefit rules into criminal law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 5 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it deduces generic factual censures already examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments, as such appeals lack the requisite factual foundation for review at the cassation level.

Parole chiave

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inadmissible appeal Reddito di Cittadinanza omission of criminal conviction generic factual grounds criminal intent legal integration of benefit rules procedural costs and fine difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
286736 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 5 cod. pen.
Art. 7 d.l. n. 26 del 2019
pen., in quanto la previsione normativa volta a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l.
art. 5 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
286736 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024
26 del 2019 (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv.
Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESORACA ALFONSO nato a CUTRO il 14/12/1966 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Mesoraca, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, pacifica la materialità del fatto - ossia l'omessa indicazione, nella domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza, di una condanna definitiva emessa a carico del ricorrente - con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito la sussistenza del dolo, in quanto il personale del CAF svolge una funzione di mero ausilio materiale nella compilazione della domanda, che non sostituisce la condotta del richiedente, e che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione si risolve in un errore su legge penale, che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto la previsione normativa volta a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. n. 26 del 2019 (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, EI, Rv. 286413 - 01), e considerando, infine, che l'eventuale irrituale sottoscrizione della domanda, prospettata dal ricorrente, non determinando l'inesistenza della richiesta, non preclude l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio, come poi è avvenuto, e, quindi, non esclude la sussistenza del reato (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Ossa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025