Cassation court dismisses appeal for tax evasion as merit-based arguments exceed admissibility limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's arguments regarding the conviction for tax evasion and document concealment were merely merit-based re-evaluations. The court found the lower court's reasoning rational and sufficient, noting that the inability to reconstruct income due to missing documents does not preclude conviction if the defendant's commercial activity is proven. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.lgs. n. 74/2000; Art. 10 d.lgs. n. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: In tax fraud cases, the impossibility of reconstructing income from destroyed documents does not preclude conviction if the defendant's commercial activity is proven and they failed to produce mandatory accounting records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVI CESARE nato a SGURGOLA il 09/11/1956 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa il 27 aprile 2022 dal Tribunale di Frosinone, con la quale Cesare Bovi era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 - avendo omesso, quale legale rappresentante della Spazio Pubblicità s.r.l. ed al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 - e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 - per aver occultato o distrutto la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 -.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente ricostruito la vicenda, valorizzando gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che l'imputato, invitato a fornire chiarimenti in merito alla sua posizione fiscale, non si è presentato e non ha consegnato agli accertatori la documentazione fiscale della società, occultando, rispetto agli anni di imposta compresi dal 2014 al 2018, una pluralità di fatture attive, in modo da ostacolare la ricostruzione del volume di affari, avendo dovuto a tal fine la Guardia di Finanza di Fiuggi porre in essere una complessa attività di accertamento presso terzi, resa possibile anche dalla collaborazione dei clienti della società legalmente rappresentata dal ricorrente che hanno prodotto le proprie copie delle fatture mancanti.
Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365), secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari, derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde.
Osservato, inoltre, che i giudici di merito hanno spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi sussistente il dolo, richiamando l'insegnamento di legittimità secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616), prova certamente acquisita nel caso in esame, ed evidenziando l'inadempienza all'obbligo di esibire la documentazione contabile e fiscale obbligatoria relativa all'attività esercitata.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis