Criminal appeal dismissed as inadmissible for being totally generic and lacking specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mauro D'Ambra's appeal inadmissible because it consisted entirely of abstract legal maxims without correlating them to the specific facts of the appealed judgment. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation, but the court found these arguments generic and devoid of concrete reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and D'Ambra was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is totally generic, consisting merely of abstract jurisprudential maxims that do not correlate with the specific arguments supporting the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBRA MAURO nato a ACERRA il 26/07/1984 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Mauro D'Ambra, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, è inammissibile perché totalmente generico, in quanto si dipana attraverso la mera esposizione di massime giurisprudenziali e di proposizioni astratte, che non si correlano in alcun modo con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della (passa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 4ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.