Criminal appeal dismissed for generic grievances; appellate court correctly rejected unproven identity theft claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that a witness named Giovanni Costanza should have been examined regarding an alleged identity theft, but the Court of First Instance had already thoroughly evaluated this claim. The appellate court found the appellant's defense implausible because he had not reported the alleged crime and evidence showed he personally used the disputed financial instruments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on generic grievances or repetitive arguments regarding evidence already adequately examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible, and the appellant shall bear the costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO PIETRO nato a TERMINI IMERESE il 24/10/1961 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Corso, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. per mancata di assunzione di una prova decisiva, vale a dire il soggetto, tal Giovanni Costanza, che, all'insaputa del ricorrente, avrebbe aperto, a nome del Corso, un conto corrente, è inammissibile perché deduce censure generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - , ha rigettato la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con l'esame del teste dinanzi indicato, peraltro nemmeno compiutamente identificato, stante l'irrilevanza di tale incombente, posto che la tesi difensiva, secondo cui il Corso avrebbe consegnato i propri documenti di identità e una carta postepay al Costanza, al fine di ottenere un lavoro in Svizzera, peraltro mai conseguito, è stata ritenuta inverosimile, non solo perché sfornita di qualunque elemento di riscontro, ma anche perché smentita dagli ulteriori accertamenti, da cui è risultato che il Corsi aveva attivato a proprio nome la carta postepay e alcuni conti di gioco su diverse piattaforme on line e che, in ogni caso, egli non aveva mai sporto denuncia, per il presunto furto di identità, nei confronti del Costanza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Zassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.