Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38886/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest as mitigating circumstances were already granted by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest, noting that the alleged mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code had already been recognized by the Tribunal. The appellant argued for a violation of motivation regarding these circumstances, but the court found no merit since the lower court had already applied the relevant provisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal challenging the denial of mitigating circumstances is inadmissible if those circumstances have already been granted by the first-instance court, as the appellant lacks standing to contest a decision that has already been rendered in their favor.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest mitigating circumstances Article 62-bis procedural costs inadmissible appeal Corte di Cassazione Article 616 c.p.p. attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
pen., è inammissibile per mancanza di interesse perché, diversamente da quanto opinato dal difensore, dette attenuanti sono state riconosciute dal Tribunale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., è inammissibile per mancanza di interesse perché, diversamente da quanto opinato dal difensore, dette attenuanti sono state riconosciute dal Tribunale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELLOTTI FORTUNA nato a MARANO DI NAPOLI il 16/05/1966 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Fortuna Angellotti, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per mancanza di interesse perché, diversamente da quanto opinato dal difensore, dette attenuanti sono state riconosciute dal Tribunale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della (assa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della £assa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.