Cassation appeal dismissed for lack of interest as mitigating circumstances were already granted by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest, noting that the alleged mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code had already been recognized by the Tribunal. The appellant argued for a violation of motivation regarding these circumstances, but the court found no merit since the lower court had already applied the relevant provisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal challenging the denial of mitigating circumstances is inadmissible if those circumstances have already been granted by the first-instance court, as the appellant lacks standing to contest a decision that has already been rendered in their favor.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELLOTTI FORTUNA nato a MARANO DI NAPOLI il 16/05/1966 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Fortuna Angellotti, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per mancanza di interesse perché, diversamente da quanto opinato dal difensore, dette attenuanti sono state riconosciute dal Tribunale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della (assa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della £assa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.