Criminal appeal dismissed for inadmissibility; tax prescription claim rejected due to extended limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Gioielli inadmissible, dismissing his claims regarding tax prescription and confiscation. The court found the prescription argument infounded because the ten-year limitation period had not expired given the extended term for 2016 tax declarations, while the confiscation issue was inadmissible as it was not raised on appeal. Furthermore, the claim regarding generic mitigating circumstances was rejected because the relevant procedural code provision applies only to ordinary trials, not the appellate concordat.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds were not raised in the lower instance or are manifestly unfounded, and the court may impose a fine for the costs of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 26/01/1956 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da Salvatore Gioielli, che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 599-bis proc. pen. per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, con riferimento all'annualità del 2016, la più antica tra quelle oggetto di contestazione, il termine ultimo di scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale, che segna la consumazione del reato, va individuato nel 30 dicembre 2017, e, da qual momento, è iniziato a decorrere il termine decennale, stante l'aumento di un terzo ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, termine che non risulta decorso; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla confisca, è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen., è manifestamente infondato perché, come affermato da questa Corte, al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 - 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 - 01;
Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'ambrosio, Rv. 284925 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Lassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 20