Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues via settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Sirena's appeal inadmissible, ruling that his settlement agreement waived all further grievances. Sirena argued for increased sentencing based on continuance, but the court found the parties' agreement precluded raising new legal issues in the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and Sirena was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 599-bis proc. pen.: A settlement agreement between parties constitutes a waiver of all further grievances in subsequent litigation, except for illegal sentencing and specific consent-related defects, thereby rendering appeals based on waived issues inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRENA MARCO nato a BRINDISI il 18/07/1990 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Marco Sirena, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli aumenti di pena per la continuazione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen., è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.