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Ordinanza — n. 38876/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of issues in appeal agreement and non-applicability of ordinary procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38876/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding appeal agreements and ordinary procedure statutes. The court rejected these claims, ruling that the parties' agreement to settle waived further litigation on those specific points and that the cited ordinary procedure articles do not apply to appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 545-bis c.p.p.; Art. 533 c.p.p.; Art. 401/1989: An agreement to settle in an appeal judgment constitutes a waiver of further grievances, and ordinary procedure rules regarding appeal agreements do not apply to appellate proceedings.

Parole chiave

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waiver of grievances appeal agreement procedural inadmissibility appellate procedure procedural costs legal waiver ordinary procedure scope mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 545-bis c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 401/1989
art. 545-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco
31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso
288013 - 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv.
Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'ambrosio
Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'ambrosio, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZA LUCA MARCO nato a CASARANO il 07/10/1994 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di Luca Marco Franza, che deducono il vizio di motivazione (primo motivo) e la violazione di legge (secondo motivo) in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen. con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen., sono manifestamente infondate perché, come affermato da questa Corte, al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 - 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 - 01;

Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'ambrosio, Rv. 284925 - 01); rilevato che il terzo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 6 I. n. 401 del 1989 e 533 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.