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Ordinanza — n. 38875/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for attacking factual reconstructions and lacking substantive legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on the company's lack of licensing and the imposition of a specific penalty. The court rejected these arguments because they failed to demonstrate specific flaws in the reasoning or relied on non-existent legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 344-bis c.p.p.: Appeals attacking only the factual reconstruction of events without pointing out specific vices of reasoning are inadmissible, and appeals regarding prescription must strictly comply with the applicable time limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction violation of law procedural costs prescription period gestione dei rifiuti catasto dei siti inquinati amministrazione infedele qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Giambattista Freni, non può essere accolta posto che il rito in esame si svolge in camera non prevede la partecipazione delle parti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 344-bis, comma 2 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Giambattista Freni, non può essere accolta posto che il rito in esame si svolge in camera non prevede la partecipazione delle parti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFFA CARMELA nato a FRANCAVILLA DI SICILIA il 02/08/1946 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Carmela Raffa, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, senza evidenziare vizi di motivazione emergenti dal testo della sentenza, avendo la Corte di merito ribadito - pur in via di sintesi, a fronte, peraltro di motivi altrettanto sintetici - che l'imputata rivestiva la qualifica di amministratore unico della Cartiera Puglisi s.r.I., impresa che, come analiticamente descritto alle p. 4 ss. della sentenza di primo grado, cui rinvia la decisione impugnata, era priva del prescritto titolo abilitativo per l'operazione di messa in riserva di gestione di rifiuti non pericolosi presenti nell'area esterna dello stabilimento finalizzata al recupero e alla lavorazione di detti rifiuti derivanti da carta e cartone, e che era priva, per espressa dichiarazione della società (cfr. p. 11 della sentenza di primo grado), del prescritto certificato prevenzioni incendi; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento punitivo, con riferimento, rispettivamente, al diniego delle attenuanti generiche, al superamento del minimo edittale, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. e al diniego del beneficio ex art. 53 I. n. 698 del 1981, è inammissibile in quanto, per un verso, sfornito delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle relative richieste, e, per altro verso, perché le statuizioni sul punto sono sorrette da non manifestamente illogica motivazione, avendo la Corte di merito ribadito sia l'insussistenza dei presupposti per applicare le attenuanti in esame e i benefici - invocati senza motivazione alcuna, e considerando, quale elemento ostativo, i precedenti penali dell'imputata - sia la congruità della pena attesa la concreta gravità del fatto; rilevato che terzo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla intervenuta prescrizione dei reati, è manifestamente infondato perché, essendo i fatti commessi il 29 marzo 2021, trova applicazione la diversa disciplina prevista per l'improcedibilità, sicché, essendo la sentenza impugnata stata deliberata il 31 gennaio 2025, il termine annuale di cui all'art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen. - cui devono aggiungersi novanta giorni ed ulteriori sessanta per il deposito della sentenza a norma del successivo comma 3 — decorrente dalla pronuncia impugnata, non risulta decorso; rilevato che la richiesta di trattazione orale, avanzata dal difensore, avv.

Giambattista Freni, non può essere accolta posto che il rito in esame si svolge in camera non prevede la partecipazione delle parti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della 6ssa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Lassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14