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Ordinanza — n. 38874/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; prescription period runs from revocation of conditional suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ettore Lombardo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lombardo argued violations of Articles 165 and 173 of the Criminal Code regarding conditional suspension and prescription periods. The court ruled that when a conditional suspension is revoked due to non-compliance, the prescription period begins from the revocation date, rendering the appeal's legal basis invalid.

Regesto Legislator

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Art. 165, 173 cod. pen.; When a conditional suspension of sentence is revoked for non-compliance with obligations, the prescription period for the underlying offense commences from the date of the revocation decision.

Parole chiave

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conditional suspension revocation prescription period start date non-compliance obligations criminal appeal inadmissibility procedural costs fine revoca della sospensione condizionale remissione della pena revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 165 cod. pen.
pen., è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto operato dal ricorrente, ove sia stata concessa al condannato la sospensione condizionale subordinata ai sensi dell'art. 165 cod.
Art. 173 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
287287 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024
e il beneficio sia stato poi revocato dal giudice dell'esecuzione per l'inottemperanza agli obblighi prescritti, il termine di prescrizione decorre dalla data del provvedimento di revoca (Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 165 cod. pen
pen., è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto operato dal ricorrente, ove sia stata concessa al condannato la sospensione condizionale subordinata ai sensi dell'art. 165 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
287287 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024
e il beneficio sia stato poi revocato dal giudice dell'esecuzione per l'inottemperanza agli obblighi prescritti, il termine di prescrizione decorre dalla data del provvedimento di revoca (Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO ETTORE nato a SOLARINO il 19/08/1961 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Ettore Lombardo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 165 e 173 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto operato dal ricorrente, ove sia stata concessa al condannato la sospensione condizionale subordinata ai sensi dell'art. 165 cod. pen. e il beneficio sia stato poi revocato dal giudice dell'esecuzione per l'inottemperanza agli obblighi prescritti, il termine di prescrizione decorre dalla data del provvedimento di revoca (Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv. 287287 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.