Cassation Court dismisses appeal for fact-based errors regarding minor offense sentencing under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on factual errors already properly addressed by the lower court. The appellant argued for a lighter sentence, but the trial court correctly determined the offense involved significant waste accumulation rather than a minor one. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on factual errors regarding the degree of an offense are inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and adequately addressed the specific circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELEONE LAROSA ANTONIO nato a LOCRI il 28/05/1987 avverso la sentenza del 22/01/2025 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Monteleone Larosa, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici (cfr. p. 3 della sentenza impugnata) - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità -, ha escluso la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità" alla luce dell'accertato diuturno abbandono di rifiuti sull'arenile, ciò che ha determinato l'occupazione di una superficie ben maggiore rispetto a quella su cui insisteva il solo chiosco; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della dassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.