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Ordinanza — n. 38868/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to factual re-evaluation of evidence regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Guardino's appeal inadmissible, ordering him to pay 3,000 euros in legal costs. Guardino argued the lower court erred in factually assessing evidence to establish criminal liability for waste disposal. The court rejected this, noting the first instance correctly evaluated that the secured area prevented third-party dumping, rendering the appeal's factual challenges invalid.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on factual re-evaluation of evidence are inadmissible when the lower court's assessment of the probative corpus is immune from logical defects and adequately addressed prior arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation of evidence probative corpus assessment lower court motivation legal costs sanction smaltimento dei rifiuti oggetto pericoloso rifiuto edile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDINO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 22/03/1985 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Guardino, che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, dirette a una rivalutazione del compendio probatorio, come emerge dalla stessa esposizione del motivo, in cui sono riportati ampi stralci di prove dichiarative (cfr. p. 4-5-6 del ricorso), censure peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici — e quindi non censurabile in questa sede di legittimità -, ha escluso la fondatezza della tesi difensiva, qui nuovamente ripropostn, evidenziando l'impossibilità che quell'ingente quantitativo di rifiuti, anche pericolosi, fosse stato conferito sul terreno da terzi, anche considerando che l'area era delimitata da rete metallica e da un cancello munito di lucchetto; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei , ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della 4ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.