Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising new penalty calculation issues not raised on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Donano Quagliotti inadmissible because the defense failed to contest the specific issue regarding separate penalty increases for continuance during the appellate proceedings. The court ruled that this matter could not be introduced for the first time in the final jurisdictional phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609-bis cod. proc. pen.: An issue not raised in the appeal cannot be introduced for the first time in the Court of Cassation, rendering the appeal inadmissible if the party bears no fault for this omission.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUAGLIOTTI DORIANO nato a CARIGNANO il 18/05/1950 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Donano Quagliotti, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato calcolo separato per gli aumenti di pena per la continuazione operati dal Tribunale, è inammissibile, perché, come risulta dalla ricapitolazione dei motivi di appello (cfr. 2-3 della sentenza impugnata), che la difesa non ha contestato, la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché essa non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della gpssa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.