Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction for generic motivation defects and inadmissible new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the appellate court's conviction for tax evasion. The defendant argued for a lack of specific intent and new evidence regarding late tax filings, but the court found these arguments either already addressed by the lower courts or not properly raised in the second instance. Consequently, the conviction for tax evasion was upheld based on established evidence of non-declared operations and subsequent non-payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on generic criticism of motivation or new facts not deduced in the second instance are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNOVALE DOMENICO nato a ACQUARO il 10/10/1962 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI GIORGIANNI; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24 gennaio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Vibo Valentia il 16 aprile 2021, previa declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A), ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena a carico di Domenico Carnovale, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B), commesso in Acquaro il 29 dicembre 2015.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure generiche non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata adeguatamente ricostruito la vicenda, disattendendo gli assunti difensivi della mancanza di prova del comportamento contestato e dell'assenza del dolo specifico, sottolineando come, per l'anno di imposta 2014, il ricorrente non aveva comunicato alcuna operazione economica, né presentato bilancio, risultando invece 374 operazioni di acquisto e 442 operazioni di vendita, sulla base dei dati comunicati da soggetti terzi, che generavano evasione di imposte, IRES ed IVA, nei termini indicati nel capo di incolpazione, in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui la prova del dolo specifico di evasione in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non pagare i tributi dovuti (Sez. 3, n. 36765 del 30/05/2024, Ferrara, Rv. 286999), mentre costituisce motivo nuovo, non dedotto in appello e di cui i giudici di secondo grado non ne danno conto nel riepilogo del gravame, perciò inammissibile, la circostanza che, in data 29/12/2025, fossero state presentate due distinti modelli dichiarativi, dei quali uno scartato dal sistema, con il quale si intendeva correggere errori e/o omissioni presenti nella dichiarazione accettata dal sistema.
Osservato, inoltre, che il secondo motivo inerente al trattamento sanzionatorio è inammissibile, avendo la Corte territoriale - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - eliminato l'aumento di pena di quattro mesi di reclusione, applicato per il reato satellite di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A), dichiarato estinto per prescrizione, e rideterminato la pena in un anno di reclusione, pari al minimo edittale della fattispecie residua di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B), applicabile ratione temporis, in forza della previgente e più favorevole cornice edittale introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015, rendendo così del tutto priva di interesse la doglianza della individuazione del reato più grave tra i due contestati.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro