Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-devolved subjective element and generic second ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, dismissing the first ground for non-devolution of the subjective element and the second for genericity. The appellant argued for a subjective element not raised in the lower court and an aggravating circumstance regarding the 4,000 euro illicit gain. The court rejected these arguments because the subjective element was never devolved to the appeal and the second ground lacked specific factual comparison with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a ground was not devolved to the appellate court or is generic, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINO CASTRIOTTA CARMINE nato a TERMOLI il 16/07/1983 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Carmine Cristino Castriotta, che deduce l'inosservanza della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile perché, come risulta dalla ricapitolazione dei motivi di appello (cfr. 1-2 della sentenza impugnata), che la difesa non ha contestato, la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché essa non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; rilevato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4/cod. pen., è inammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione, laddove, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha escluso i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante in parola, stante l'importo, pari a 4.000 euro, che l'imputato ha indebitamente percepito, tale da far ritenere certamente non esiguo il danno patrimoniale cagionato all'Erario, danno che deve essere valutato nella sua oggettiva consistenza, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il pregiudizio economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di, Rv. 280615 - 01;
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della <nassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della éassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.