Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic factual arguments and infounded prescription claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the motivation of the lower court's decision and the statute of limitations. The appellant failed to provide specific factual details to challenge the proven conditions of the hotel or the severity of the fine, while the prescription defense was refuted by the applicable suspension rules. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 159 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic factual censure without specific grounds or if the statute of limitations is infounded due to applicable suspension periods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUSMANO GIUSEPPE nato a POGGIBONSI il 11/12/1956 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe G<usmano, che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità con riferimento al reato di cui agli artt. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 e 4 d.P.R. n. 151 del 2001, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - , sulla base della testimonianza di Luciano Veneri - un frequentatore della struttura ricettiva in esame - ha ribadito che, presso l'hotel gestito dall'imputato, vi erano circa trenta stanze, sicché risultano provate le condizioni applicative della norma in esame, e, sul punto, il motivo è generico non indicando il numero di stanze, inferiore a venticinque, presenti nella struttura alberghiera; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla pena inflitta, pari a 1.800 euro di ammenda, è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente si limita a contestare, in maniera assertiva, la severità di detta pena, peraltro ritenuta congrua dalla Corte di merito in considerazione della gravità della condotta, desunta dalla pluralità di stanze concesse in locazione; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato al 10 aprile 2025, data in cui è stata deliberata la sentenza impugnata, è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, per la durata non superiore a un anno e sei mesi, sospensione che si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez.
U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01), come nel caso in esame, essendo il reato commesso il 13 marzo 2019; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Càssa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembr