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Ordinanza — n. 38847/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties' prior settlement agreement barred new grounds for acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38847/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giovanni Brancaccio's cassation appeal inadmissible due to a prior settlement agreement that waived the right to raise new legal grievances. Brancaccio argued for acquittal based on a specific judicial decision, but the court found this argument precluded by the parties' earlier consent to the settlement terms. Consequently, the appeal was rejected, and Brancaccio was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 599-bis proc. pen.: A prior agreement between parties regarding settled points constitutes a waiver of the right to deduce further complaints in subsequent legitimacy proceedings, barring new arguments unless they concern illegal sentencing or specific consent issues.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of grounds cassation appeal procedural inadmissibility acquittal causes motivi di cassazione rinuncia alla motivazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 599-bis proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.
277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO GIOVANNI nato a CASERTA il 22/09/1967 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Giovanni Brancaccio, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento di cause di proscioglimento con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della go ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.