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Ordinanza — n. 38845/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because prescription period expired before first-instance judgment deposit, suspensions not applicable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38845/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Procurator General's appeal inadmissible, ruling that the prescription period had already expired on March 11, 2024. The defense argued for a suspension of the deadline based on a specific legislative provision, but the court found this inapplicable because the maximum suspension period had not yet fully elapsed when the first-instance judgment was filed. Consequently, the court determined that the procedural defect regarding the expired prescription time bar could not be cured by the alleged suspension.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103: The suspension of the prescription period for criminal offenses does not apply if the maximum duration of the suspension has already fully elapsed at the time of the first-instance judgment's deposit.

Parole chiave

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criminal prescription period suspension of time limits first instance judgment deposit statutory suspension duration inadmissible appeal legislative reform 2017 expiry of limitation termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto ciò postula che il dies a quo di tale sospensione, coincidente con la data di deposito della sentenza, come risulta dal tenore letterale della noma in esame (cfr.
art. 159 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: DI MUZIO SIMONE nato a CHIETI il 19/09/1993 TROIANI CARLO nato a CARACAS( VENEZUELA) il 13/08/1958 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di l'Aquila, che deduce l'erronea applicazione della I. n. 103 del 2017, è manifestamente infondato, in quanto, tenendo conto dei giorni di sospensione, indicati a p. 5 della sentenza impugnata e che il ricorrente non contesta, il termine di prescrizione è spirato in data 11 marzo 2024, quindi prima del deposito della decisione del Tribunale, avvenuto il 15 aprile 2024, sicché, nella specie, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non può tenersi conto della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto ciò postula che il dies a quo di tale sospensione, coincidente con la data di deposito della sentenza, come risulta dal tenore letterale della noma in esame (cfr.

Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 02, in motivazione, par. 9.2), sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, cit.), situazione che, come detto, certamente non è ravvisabile nel caso di specie; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che chiede l'accoglimento del ricorso, senza tuttavia tener conto, come poc'anzi indicato, del fatto che al momento del deposito della sentenza di primo grado, il termine massimo di prescrizione era già interamente decorso; letta la memoria del difensore, avv.

Maria Romilda Ratiglia, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.