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Ordinanza — n. 38843/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prisoner's appeal on correspondence retention, upholding court's discretion based on ambiguous content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38843/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's challenge to the retention of his mail. The lower court found specific passages in the letter cryptic and potentially dangerous to public security, justifying the restriction under relevant penal codes. The supreme court affirmed that such subjective assessments regarding content ambiguity are not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 15 Cost.; Art. 18-ter ord. pen.; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: The decision to retain correspondence from prisoners under special treatment regimes may be legitimately motivated by concrete elements reasonably suggesting the actual content differs from the apparent text, excluding cassation review of such subjective assessments.

Parole chiave

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prisoner correspondence retention special treatment regime public security risk cryptic content assessment cassation inadmissibility penal procedure code constitutional rights limitation diritto alla corrispondenza

Disposizioni normative citate

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Art. 15 Cost.
Art. 18-ter ord. pen.
(la cui connotazione di pericolosità è correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato) e/o del trattenimento di una missiva ai sensi dell'art. 18 ter ord.pen.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
354 e art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e lamentando come altra A.G.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
artt. 15 Cost
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone
(Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Alessio Attanasio ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha disposto il trattenimento della corrispondenza destinata a DTzlu AtranaJ, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 15 Cost., 18-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 e art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e lamentando come altra A.G. avesse deciso diversamente Ritenuto che, per costante orientamento di questa Corte, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al particolare trattamento di cui all'art. 41 bis ord.pen. (la cui connotazione di pericolosità è correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato) e/o del trattenimento di una missiva ai sensi dell'art. 18 ter ord.pen. la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527) Osservato che, nel caso in esame, si è ritenuto - in sede di merito - che alcuni passaggi della missiva fossero criptici ed allusivi, potendo essere passibili di diverse interpretazioni, e come tali potenzialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica: si tratta di un ragionamento non illogico il che esclude la sindacabilità della decisione da parte di questa Corte di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d