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Ordinanza — n. 38740/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual references in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38740/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint failed to explicitly state the legal grounds and factual circumstances justifying the challenge. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming insufficient evidence of guilt. The court rejected this due to the absence of specific references to the lower court's reasoning, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks the precise enunciation of legal grounds and factual circumstances justifying the challenge, as required by procedural law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds procedural defect Code of Criminal Procedure specific factual references omissione del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo, un unico motivo, rubricato "nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art.
Art. 606 c.p.p.
in relazione all'art. 606 c.p.p.".
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo, un unico motivo, rubricato "nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 129 c.p
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo, un unico motivo, rubricato "nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 c.p.p.
art. 606 c.p
in relazione all'art. 606 c.p.p.".
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESSI LUCREZIO (CUI 05FWZOG) nato a BORGO SAN DALMAZZO il 23/08/1968 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 febbraio 2925, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia rtro di condanna alla pena di anni uno' di reclusione emessa in data 7 dicembre 2022 dal GIP del Tribunale di Cuneo nei confronti di Dessi Lucrezio, imputato del reato di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, per aver reso dichiarazioni false e omesso informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. In particolare, l'imputato aveva omesso di dichiarare di essere sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, percependo illecitamente la somma complessiva di euro 7.996,05.

La Corte territoriale ha ritenuto l'appello infondato, respingendo tutti i motivi di gravame. In sintesi, ha giudicato la responsabilità dell'imputato provata su base documentale, data la mancata dichiarazione della sottoposizione a misura cautelare. Ha ritenuto irrilevante la doglianza circa la presunta "dubbia interpretazione" della normativa, giudicando il requisito di agevole comprensione. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche, in ragione . dei precedenti penali e del comportamento processuale dell'imputato, il quale non ha mai offerto un risarcimento, neppure parziale.

Infine, ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice di non sostituire la pena detentiva, stante l'entità della stessa (superiore a un anno, ostativa alla sostituzione con la pena pecuniaria), la mancata allegazione di un domicilio idoneo per la detenzione domiciliare e la prognosi negativa circa l'affidabilità del condannato per un eventuale programma di lavori di pubblica utilità.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo, un unico motivo, rubricato "nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p.". Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto: "...allo stato degli atti non risultano elementi sufficienti ed idonei a giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestai al sottoscritto".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto giustificanti l'impugnativa e dei correlati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, di cui non vengono neppure individuati i passaggi argomentativi oggetto di censura.

2. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado nonché al versamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle