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Ordinanza — n. 38719/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for evasion tax crime due to habitual behavior and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38719/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Tonino Amato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Amato argued for leniency based on the particular lightness of the offense, but the appellate court correctly noted his prior convictions for evasion and the specific tax crime, establishing habitual behavior that bars the defense. Consequently, the court rejected the appeal as it lacked specific legal grounds and was merely a repetition of previously dismissed arguments.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the ground of particular lightness is barred by habitual behavior, and the arguments raised are generic repetitions of issues already adequately examined and rejected by the appellate court.

Parole chiave

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evasion tax crime habitual behavior particular lightness inadmissible appeal repetition of arguments court costs Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011
Rilevato che Tonino Amato, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 75 cpv.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO TONINO nato a LAMEZIA TERME il 19/06/1990 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Tonino Amato, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 75 cpv. d. Lgs. n.159 del 2011; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Reggio Calabria con i quali il ricorrente omette di confrontarsi incorrendo anche nel vizio di aspecificità.

Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia come risulti ostativo al riconoscimento dell'invocata esimente l'abitualità del comportamenti, avendo Amato riportato due sentenze irrevocabili di condanna per evasione ed una per art. 75 cpv. d. Igs. n. 159 del 2011; contrariamente a quanto genericamente dedotto in ricorso, va infatti osservato come il reato di evasione sia della stessa indole del reato ex art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, di talchè la condanna ripetuta per tale delitto integra quindi il presupposto dell'abitualità che costituisce motivo ostativo al riconoscimento dell'esimente invocata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci