Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding statutory mitigation provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the particular leniency of the offense under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as it sought to re-evaluate factual elements already properly assessed by the appellate court, rendering the appeal specific and legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-recognition of particular leniency is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts already conclusively determined by the appellate court without specific legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARELLI ALESSANDRO nato a REGGIO CALABRIA il 04/11/1982 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessandro Passarelli, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado - che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, e rideterminando la pena per detto reato in C 1000 di ammenda; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Reggio Calabria con i quali il ricorrente omette di confrontarsi incorrendo anche nel vizio di aspecificità.
Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che Passarelli circolava in pieno giorno con un coltello della lama di 8 cm. dentro i pantaloni; alla luce di tali elementi la Corte ha escluso, con motivazione congruamente argomentata e pertanto insindacabile in sede di legittimità, di poter qualificare il fatto come di particolare tenuità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso