Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly seeks a new substantive review of probation revocation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's order revoking probation was flawed, but the Court found the appeal sought an impermissible new evaluation of the substantive grounds for revocation. The Court emphasized that the lower tribunal correctly assessed the appellant's repeated drug violations, disciplinary sanctions, and job loss without legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal challenging a probation revocation order is inadmissible if it merely requests a new substantive evaluation of the revocation grounds, as the Court of Cassation's review is limited to checking for lack of coherence, completeness, and logic in the motivation, not re-evaluating the facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOLLO GENNARO nato a NAPOLI il 30/07/1979 avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze revocava nei confronti di Gennaro Apollo la misura della semilibertà a lui precedentemente concessa. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce vizio di motivazione dell'impugnato provvedimento. Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
Ciò premesso, questa Corte osserva che il ricorso de quo tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, adottando un apparato motivazionale congruo e privo di qualsivoglia erronea applicazione della legge penale e processuale: il Tribunale di sorveglianza ha in particolare osservato come sin dall'agosto 2024 il prevenuto fosse stato reiteratamente sanzionato per positività alla cocaina, ai nnetaboliti dell'alcol ed a farmaci contenenti oppioidi non prescrittigli, oltre che per diversi ritardi nel rientro in istituto, e come per taluni di tali fatti avesse subito sanzioni disciplinari; comportamenti serbati anche successivamente alla modifica del trattamento (adottata per non pregiudicare il semilibero) con previsione di frequenza al SerD; ha infine evidenziato come fosse anche venuta meno l'offerta lavorativa essendo il prevenuto, dopo la sospensione della misura, stato licenziato da parte del datore di lavoro.
Il ricorso, che tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca della misura dell'affidamento in prova, precedentemente concessa, deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.