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Ordinanza — n. 38712/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as constitutionality question regarding reduced sentencing for non-appealed abbreviated trials is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38712/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the constitutionality of limiting reduced sentencing to abbreviated trials was flawed, but the court found this question manifestly unfounded. Relying on prior precedent, the court affirmed that restricting the benefit to abbreviated trials is a legitimate discretionary choice in criminal policy.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court holds that a question of constitutional illegality regarding the restriction of reduced sentencing to abbreviated trials is manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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constitutional illegality abbreviated trial reduced sentencing manifestly unfounded inadmissible appeal criminal policy discretion court costs procedura ordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.
Osservato in particolare che, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28322 del 23/05/2025, Monaco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSENZA ROSARIO nato a ERICE il 31/07/1975 avverso l'ordinanza del 21/03/2025 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Rosario Cusenza ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce l'illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'attuale disposizione contenuta nell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. (come introdotta dall'art. 24 d.lgs. n. 150 del 2022) per avere circoscritto la diminuzione di pena in caso di mancata impugnazione ai soli procedimenti definiti con rito abbreviato, è manifestamente infondata;

Osservato in particolare che, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente la riduzione di un sesto della pena all'imputato che, giudicato con rito ordinario, non abbia proposto appello, in quanto il riconoscimento del beneficio nel solo caso di giudizio abbreviato non è irragionevole né arbitrario, ma rientra in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, giustificata dalla natura deflattiva del rito" (Sez. 1, n. 28322 del 23/05/2025, Monaco, Rv. 288339 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci