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Ordinanza — n. 38711/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against preliminary judge's territorial jurisdiction ruling as non-appealable interlocutory decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Sciava Massimiliano and Farnaz Ghaffari inadmissible. The appellants challenged the preliminary judge's order rejecting their territorial jurisdiction objection, seeking transfer to Milan or Ravenna courts. The court ruled that such interlocutory decisions are not subject to independent cassation appeals under the Code of Criminal Procedure, requiring the issue to be raised only upon final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 2; Art. 591 cod. proc. pen.: interlocutory decisions by the preliminary judge regarding territorial or functional jurisdiction are not appealable to the Court of Cassation and must be challenged via the final judgment.

Parole chiave

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interlocutory decisions territorial jurisdiction non-appealable rulings Code of Criminal Procedure principle of taxativity preliminary judge inadmissible appeals incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti contro provvedimento non ricorribile per cassazione ex art. 568, comma 2, cod.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIAVA MASSIMILIANO nato a MIRANDOLA il 29/07/1970 GHAFFARI FARNAZ nato il 23/02/1981 avverso l'ordinanza del 29/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza in data 29/05/2025, in sede di udienza preliminare in relazione al proc. N.5890/23 a carico di Sciava Massimiliano + altri, il GUP del Tribunale di Modena respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Massimiliano Sciava e disponeva il rinvio a giudizio del predetto.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione Massimiliano Sciava e Farnaz Ghaffari, per mezzo del difensore, contestando il percorso argomentativo posto dal Giudice a fondamento del rigetto dell'eccezione di incompetenza e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e l'accertamento della competenza in capo al Tribunale di Milano o, in alternativa, al Tribunale di Ravenna.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti contro provvedimento non ricorribile per cassazione ex art. 568, comma 2, cod. proc. pen.: le decisioni interlocutorie del GUP, come il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale o funzionale, non possono infatti essere oggetto di ricorso autonomo; tali questioni vanno riproposte con l'impugnazione della sentenza finale, secondo il principio di tassatività delle impugnazioni (artt. 568 e 591 cod. proc. pen.).

4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso