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Ordinanza — n. 38710/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because continuation of offenses was already rejected in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38710/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Esposito's appeal inadmissible for being specific and unfounded. The appellant argued that the Court of Appeal of Naples failed to recognize the continuity of crimes between two judgments, but the higher court noted the lower court had already rejected this request on the merits. The decision relied on Article 671 of the Code of Criminal Procedure, which prohibits applying continuity in execution proceedings if the first-instance judge excluded it.

Regesto Legislator

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Art. 671, comma 1, cod. proc. pen.; The request for continuity of offenses cannot be applied in execution proceedings if the judge of cognizione has already excluded it.

Parole chiave

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continuity of offenses execution proceedings judge of cognizione inadmissible appeal Code of Criminal Procedure concorso materiale di reati ritardo ingiustificato dell'azione penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/09/1989 avverso l'ordinanza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Esposito, per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 20 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, rilevando che l'istanza era stata già avanzata alla Corte di appello di Napoli, quale giudice della cognizione, e da questa respinta nel merito; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per non avere la Corte d'appello di Napoli ritenuto sussistente l'unicità del disegno criminoso tra le due sentenze di cui all'istanza; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato; l'impugnazione non investe l'effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato, che riposa sulla preliminare ed assorbente rilevazione da parte del giudice dell'esecuzione dell'essere la continuazione già stata esclusa in sede di cognizione; giova a tal proposito ricordare che 671, comma 1, cod. proc. pen. pone un preciso limite alla possibilità di applicazione della continuazione in sede esecutiva laddove stabilisce «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso